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Chiarimento

  • FAQ NR. 4 (PROT. NR. 3488/2020) 

    Domanda del: 07/02/2020 aggiornata il 07/02/2020
  • Si precisa che l’art. 27 del Capitolato speciale d’appalto, comma 2, nella parte in cui prevede che L’Appaltatore, pena la decadenza dell’affidamento, è tenuto a salvaguardare nei confronti dei lavoratori assorbiti di cui alla clausola precedente, gli stessi trattamenti retributivi in atto al momento del passaggio mediante contrattazioni di secondo livello vincolanti tra le parti (Aggiudicatario e lavoratore), ferma restando  - per il resto – l’operatività del CCNL come sopra definito anche, in ipotesi, in applicazione dell’art. 2112, 3° comma C.C.

    è da intendere riferito ai lavoratori a tempo indeterminato di cui all’elenco contenuto nella FAQ nr. 1 (prot. nr. 2407/2020).

     

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