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Chiarimento

  • In riferimento alla FAQ nr. 12 e all'art 11 del CSA, dove si ritengono sostanzialmente vincolanti da parte dell'operatore economico partecipante il rispetto delle tabelle ministeriali al fine del calcolo del costo della manodopera e quindi dell'offerta economica finale, per vs. opportuna conoscenza si trasmettono i principali indirizzi giurisprudenziali in merito: - non può escludersi, ovvero reputare anomala una offerta, per il semplice fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo invece che sussistano discordanze considerevoli e ingiustificate rispetto a tali valori (CdS, V, 12 settembre 2018, n. 5332); - e ciò atteso che il mancato rispetto dei costi medi della manodopera, indicati in dette tabelle, non assume valenza di praesemptio iuris et de iure di incongruità ovvero anomalia della offerta, comechè non rispettosa dei salari minimi inderogabili, “ben potendo l’impresa giustificare nell’ eventuale richiesta di spiegazioni da parte della Stazione appaltante le ragioni di tali scostamenti” (Consiglio di Stato, V, 18 febbraio 2019, n. 1099). Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede quindi cortesemente conferma da parte Vs. sulla facoltà da parte dell'operatore economico partecipante di offrire costi della manodopera inferiori alle suddette tabelle ministeriali ma poi successivamente giustificabili in sede di verifica dell'eventuale aggiudicazione da parte della S.A., evitando pertanto l'esclusione da parte dell'operatore economico partecipante.

    Domanda del: 24/07/2020 aggiornata il 24/07/2020
  • Il RUP potrà procedere alla esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c) e 97, co. 5 e 6 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delle offerte che, in esito all'esame delle giustificazioni fornite, siano accertate anormalmente basse.

    Il RUP potrà procedere alla verifica di anomalia con il supporto della Commissione giudicatrice ovvero di professionisti esterni. 

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